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PREVIDENZA

La previdenza sociale è un ramo della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi conseguenti alla menomazione o alla perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato). Sorta storicamente in relazione alle condizioni di bisogno dei lavoratori subordinati, la tutela previdenziale è stata poi gradualmente estesa a tutti i produttori di reddito da lavoro.

Il 2012 è l'anno della grande rivoluzione, per le pensioni degli italiani. Tutto è cambiato, per chi ancora lavora, col fine di garantire la sostenibilità del sistema per le generazioni future!

La riforma della previdenza, attuata con il Decreto legge n.201/2011, varato dal Governo Monti il 6 dicembre 2011, è considerata il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali.

La necessità di scrivere una riforma definitiva sulle pensioni ha portato il Governo ad effettuare delle modifiche rivoluzionarie in tema di previdenza. I principi su cui poggiano i provvedimenti sono: l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni; la convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;  la flessibilità nell’età di pensionamento.

Dal primo gennaio 2012 viene introdotto, quindi, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni. Ecco le novità principali:
Finestre e quote abolite: le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le quote, e conseguentemente le pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse.
Età di pensionamento: l’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per le lavoratrici autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella de gli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti pubbliche, la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.
Pensionamento anticipato: l’accesso "anticipato" alla pensione è in ogni modo consentito con un ’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.
Aliquote contributive degli autonomi: si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente fino a raggiungere il 22% entro il 2018 (attualmente 20 – 21 per cento).
Rivalutazione: blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando tuttavia le pensioni fino a 2 volte il minimo.
Abolizione Inpdap e Enpals: In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa ne l settore previdenziale ed assistenziale, l’Inpdap e l’Enpals sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’Inps.


Parole spesso incomprensibili?
Ecco i termini più diffusi


  • Accesso alla pensione: diritto che si perfeziona in possesso di determinati requisiti (anagrafici, contributivi, ecc.) stabiliti dalla legislazione vigente.

  • Accredito contributivo: contribuzione riconosciuta al lavoratore ai fini del diritto alla pensione (contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria, figurativa).

  • Agevolazioni fiscali: tutte quelle misure destinate a ridurre il carico fiscale degli operatori economici e, di conseguenza, anche le entrate pubbliche: crediti di imposta, riduzioni fiscali in genere, esenzioni.

  • Ago - Assicurazione Generale Obbligatoria: assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. È gestita dall'Inps attraverso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), a cui sono iscritti la generalità dei lavoratori del settore privato e le tre gestioni dei lavoratori autonomi, a cui sono iscritti obbligatoriamente gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Ad esclusione dei lavoratori subordinati iscritti obbligatoriamente alla Gestione Separata o altri Fondi.

  • Aliquota contributiva: vedi contribuzione obbligatoria.

  • Aliquota di equilibrio: aliquota contributiva necessaria a garantire nel tempo l'equilibrio nella gestione pensionistica (o nel sistema) tra entrate e spese per pensioni (rapporto tra ammontare dei contributi versati e prestazioni).

  • Aliquota di rendimento: vedi coefficienti di rendimento.

  • Allocazioni alle famiglie (v. anche Prestazioni sociali): versamenti effettuati a beneficio di nuclei familiari con figli a scopo agevolativo. In Italia tali erogazioni sono effettuate dall'Inps.

  • Anzianità: v. Pensione di anzianità

  • Anzianità contributiva: l'anzianità contributiva indica la somma dei periodi di tempo che risultano coperti dalla contribuzione ai fini pensionistici. È composta dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri, ecc.).

  • Armonizzazione: processo che tende a rendere uguali le norme, la contribuzione, i trattamenti dei vari regimi previdenziali.

  • Aspettativa: assenza dal lavoro, per la quale alcuni periodi sono riconosciuti utili ai fini previdenziali (per esempio, motivi di salute), altri possono essere riscattati (per esempio, assistenza a disabili in misura non inferiore all'80 per cento), altri ancora non sono riconosciuti utili  (per esempio, motivi familiari).

  • Assicurazione generale obbligatoria: vedi Ago - Ivs.

  • Attività usurante: lavoro il cui svolgimento richiede impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

  • Base pensionabile: vedi retribuzione pensionabile.

  • Bilancia dei pagamenti: documento contabile che riporta gli scambi tra i residenti in un paese e il resto del mondo nell'arco di un dato periodo di tempo. La bilancia dei pagamenti presenta un saldo sempre a zero poiché qualunque squilibrio che potrebbe manifestarsi negli scambi di merci, di partite invisibili (servizi e trasferimenti) o di capitali, è necessariamente compensato da una partita di segno opposto. Ciò nonostante le differenti poste della bilancia dei pagamenti, prese isolatamente, possono presentare saldi positivi o negativi e vengono individuate in funzione dell'oggetto dello scambio:

- la bilancia in conto corrente registra le operazioni con l'estero che creano o assorbono reddito corrente ed é ulteriormente suddivisa in bilancia commerciale, che registra gli scambio di merci, e bilancia dei servizi o delle partite invisibili, che registra le entrate e le uscite per prestazioni di servizi; la bilancia in conto capitale registra gli aumenti di attività e di passività finanziarie con l'estero;
- il conto monetario e di cassa, dove vengono registrate le variazioni di attività e passività a breve nei confronti con l'estero; errori e omissioni. Questa voce é destinata e raccogliere le partite residuali. Una stessa operazione può interessare differentemente i saldi della bilancia dei pagamenti: per esempio, il rimborso da parte di un paese del suo debito estero deprime la bilancia in conto capitale, migliorando però contemporaneamente quella in conto corrente in termine di minori interessi da pagare annualmente.

  • Bilancio di previsione dello Stato: documento nel quale sono riportate le entrate e le uscite dello Stato così come previste dalla legge finanziaria: imposte, entrate del demanio pubblico, prestazioni di servizi che permettono di finanziare una parte dei costi di funzionamento dei servizi pubblici e parafiscalità costituiscono le entrate; erogazioni di sovvenzioni, finanziamento del debito pubblico rappresentano le uscite.

  • Bonus: particolare beneficio, introdotto dalla legge di riforma del sistema previdenziale (Legge 243/2004), riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare. Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all’accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori (l’incremento sale al 33,7 per cento sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 37.883 euro).

  • Buonuscita (indennità di): prestazione concessa ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome al momento della cessazione dal servizio. Dal 1° gennaio 1996 corrisponde al Tfr del settore privato, quantomeno per i nuovi assunti.

  • Calcolo della pensione: ai fini del calcolo della pensione bisogna considerare i due metodi retributivo e contributivo e i relativi elementi presi a base per il calcolo. Vedi voci specifiche metodo retributivo e metodo contributivo.

  • Calcolo contributivo: determinazione dell’importo della pensione con riferimento all’ammontare del montante contributivo e all’aliquota, o coefficiente, di trasformazione. Nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge 335/95, determinato sull'intera vita lavorativa del soggetto, riguardante i lavoratori dipendenti ed autonomi, assicurati a partire dal 1.1.96, e anche gli assicurati da meno di 18 anni a tale data che esercitino il diritto di opzione

  • Calcolo retributivo: determinazione dell’importo della pensione con riferimento all’importo della retribuzione pensionabile (o "base di calcolo") applicando l’aliquota di rendimento relativa all’anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

  • Calcolo misto: calcolo basato sul sistema retributivo/reddituale fino al 1995 e sul calcolo contributivo dal 1996 in poi, per i soggetti non in possesso dei 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.

  • Capitalizzazione: sistema finanziario del sistema pensionistico nel quale a ciascun iscritto al fondo i contributi versati sono accresciuti (ossia capitalizzati) mediante un determinato tasso di rendimento. Si accende una posizione personale del lavoratore.

  • Casalinghe: le persone di entrambi i sessi, con età compresa fra 15 e 65 anni, che svolgono lavoro in famiglia non retribuito derivante da responsabilità familiari, possono iscriversi al Fondo per le casalinghe, un fondo di previdenza istituito dal 1997 presso l'Inps, che consente loro di ottenere una pensione di vecchiaia calcolata con il metodo contributivo. Per approfondire vedi: Il Fondo per le casalinghe

  • Cassa di previdenza: ente previdenziale di riferimento per una determinata categoria di professionisti (ad es., medici, commercialisti, avvocati, ecc.), che ha il compito di riscuotere e gestire i contributi previdenziali e assistenziali dei propri iscritti, sia per poi corrispondere loro le pensioni, sia per fornire loro prestazioni di sostegno al reddito (maternità, assegni familiari, assegni di disoccupazione, ecc.) e di assistenza (ad es. copertura sanitaria). Per approfondire vedi: Le casse previdenziali dei professionisti

  • Causa di servizio: riconoscimento di un danno fisico o di una malattia verificatasi in servizio (o ad esso riconducibile) e per cause inerenti al servizio stesso e alle condizioni di lavoro. Esiste un rapporto diretto tra attività svolta e danno subito o malattia contratta. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio è richiesto il giudizio della commissione medica insediata presso gli ospedali militari.

  • Cessione del quinto: prestito concesso dall'Inpdap mediante la cessione di un quinto della retribuzione con trattenuta sullo stipendio. Le sovvenzioni, rateizzabili, possono essere concesse, per esempio, per l'acquisto di prima casa, riscatto di alloggi popolari, costruzione di casa, matrimonio del richiedente e dei figli, ecc. Per approfondire vedi: La cessione del quinto della pensione

  • Coefficienti di conversione: nel sistema di calcolo contributivo, è il valore per il quale va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per ottenere l’importo annuo della pensione. Tale valore è rapportato all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione e varia dallo 0,04720 all’età di 57 anni allo 0,06136 all’età di 65 anni.

  • Coefficienti (aliquote) di rendimento: aliquote percentuali, in riferimento agli anni di anzianità contributiva, da applicare sulla retribuzione pensionabile (o reddito pensionabile), al fine della determinazione della misura delle pensioni. Dall'1 gennaio 1995 i coefficienti sono unificati per tutte le gestioni previdenziali al 2 per cento. Sulle retribuzioni (o redditi) eccedenti la retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo pensionabile), tali coefficienti di rendimento sono decrescenti con riferimento a fasce di retribuzioni (o redditi) determinate.

  • Contenzioso: sorge tra il lavoratore e l'ente previdenziale per controversie riguardanti il riconoscimento o meno di determinate prestazioni. Nell'area pubblica il contenzioso generalmente si attiva tramite la procedura del ricorso, nelle sue varie articolazioni del ricorso gerarchico, nonché ricorso al Tar, al presidente della Repubblica, alla Corte dei conti. Nel settore privato il contenzioso si esplica tramite il ricorso agli enti previdenziali ed il ricorso alla magistratura ordinaria.

  • Contributi sociali: l'insieme dei contributi obbligatori che lavoratori e datori di lavoro versano per il funzionamento del sistema previdenziale (pensioni, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.), nonché per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

  • Contributivo: vedi Metodo (sistema) contributivo.

  • Contribuzione da ricongiunzione: vedi ricongiunzione periodi assicurativi.

  • Contribuzione da riscatto: vedi riscatto periodi assicurativi.

  • Contribuzione obbligatoria: versamento obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti previdenziali (o fondi, casse, istituti) in percentuale sulla retribuzione (aliquote contributive) con onere ripartito a carico del datore di lavoro e dei lavoratori. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il contributo è a totale carico dell'iscritto (con eccezioni per i medici iscritti ai fondi speciali, per i quali il contributo è ripartito con il Servizio sanitario nazionale).

  • Contribuzione figurativa: periodi riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, anche se per essi non sono stati versati contributi né dal lavoratore né dal datore di lavoro (per esempio, servizio militare, tubercolosi, malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.), né dai lavoratori autonomi (per esempio, servizio militare). È una contribuzione a carico della solidarietà. Per approfondire vedi: I contributi figurativi

  • Contribuzione volontaria:. facoltà concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi di poter versare contributi, con onere a proprio carico, per raggiungere quanto meno i requisiti minimi contributivi che danno diritto alla pensione.

  • Cpdel: Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (e del Servizio sanitario nazionale). Oggi è soppressa ed è confluita nell'Inpdap, quale gestione autonoma degli ex istituti di previdenza. Eroga prestazioni pensionistiche e sovvenzioni dietro cessione del quinto.

  • Cumulo (divieto di): disciplina della cumulabilità (o incumulabilità) tra la pensione e la retribuzione, nonché tra la pensione ed i redditi da lavoro autonomo. La cumulabilità è parziale o totale a seconda del tipo di pensione (di vecchiaia o di anzianità) o di reddito (retribuzione o reddito da lavoro autonomo). Per approfondire vedi: Cumulo lavoro - pensione

  • Decreto legislativo: provvedimento avente valore di legge, emanato dal governo su delega del parlamento.

  • Deroga: eccezione concessa in riferimento alla normativa generale.

  • Diritti acquisiti (maturati): diritti riconosciuti fino ad una certa data in presenza della modifica sostanziale della normativa.

  • Enasarco: Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. L'Enasarco eroga, agli agenti ed ai rappresentanti di commercio, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita per gli esercenti attività commerciali gestita dall’Inps.

  • Enpals: Ente di previdenza per il personale dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

  • Equo indennizzo: risarcimento monetario, derivante dal riconoscimento della causa di servizio, in funzione della menomazione subita, che comporta generalmente un danno permanente. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, sono esperite ulteriori procedure rispetto alla causa di servizio (parere Comitato pensioni privilegiate ordinarie).

  • Età Pensionabile: età stabilita obbligatoriamente dalla legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di vecchiaia. Nel calcolo della pensione con il metodo retributivo è rigida; nel calcolo della pensione con il metodo contributivo è flessibile.

  • Fase transitoria: vedi regime transitorio.

  • Finestra: con questo termine s'intende l'intervallo di tempo necessario tra il momento in cui si maturano i requisiti per andare in pensione e l'inizio effettivo del trattamento pensionistico. In altre parole, il tempo ulteriore che bisogna aspettare prima di andare veramente in pensione. Per approfondire vedi: Quando andare in pensione

  • Fondi speciali Inps: fondi sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria gestiti dall'Inps (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto).

  • Fondo di garanzia del Tfr:  accantonamento monetario istituito presso l'Inps, che ha lo scopo di intervenire in sostituzione del datore di lavoro inadempiente nel pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr). Il fondo, che ha una contabilità separata rispetto alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, viene alimentato da un contributo dello 0,03 per cento della retribuzione assoggettabile a contribuzione ed é totalmente a carico dei datori di lavoro.

  • Fpld - Fondo Pensione per i Lavoratori Dipendenti: Fondo pensione al quale sono iscritti obbligatoriamente i lavoratori del settore privato. È gestito dall'Inps e copre i rischi contro l’invalidità, la vecchiaia e la morte (Ivs).

  • Gescal: ente che fino al 1973 ha avuto il compito di gestire, per conto dello Stato, l'attività di costruzione di alloggi a basso costo, nel quadro dei programmi di edilizia economica e popolare. Con la L. 19/01/74 n. 9, i compiti della Gescal, che veniva finanziata con un prelievo specifico sulla busta paga dei lavoratori, sono stati trasferiti agli Istituti autonomi delle case popolari (IACP), ai quali è stata affidata la gestione del patrimonio dell’ente.

  • Gestione separata: forma di previdenza, gestita dall'Inps, cui sono obbligati ad iscriversi i lavoratori con contratti di collaborazione a progetto, i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva, ma non iscritti a Casse di previdenza, gli incaricati delle vendite a domicilio, gli spedizionieri doganali, i titolari di borse di studio per la frequenza ai dottorati. Per approfondire vedi: Pensione per parasubordinati e autonomi

  • Inadel: Istituto Nazionale per l'Assistenza Dipendenti Enti Locali (e Servizio sanitario nazionale). Ora è soppresso ed è confluito nell'Inpdap, quale gestione autonoma ex Inadel. Oltre a prestazioni minori, eroga l'indennità premio di fine servizio.

  • Incentivo fiscale: agevolazioni tributarie che vengono concesse per perseguire obiettivi di politica economica, generalmente a carattere sociale, come il favorire lo sviluppo in aree geografiche economicamente arretrate, assorbire la disoccupazione, sia in termini generali che per specifiche fasce demografiche, ecc. Tali agevolazioni si quantificano ad esempio nell'esonero - totale o parziale - dai tributi, nella riduzione delle aliquote d'imposta o nella contrazione del reddito imponibile. Gli incentivi fiscali, tuttavia, concorrono alla deviazione del sistema impositivo da uno schema semplice ed univoco così da ampliare quell'area cosiddetta di elusione fiscale.

  • Indennità integrativa speciale: è l'adeguamento dell'importo delle retribuzioni e delle prestazioni al costo della vita (settore pubblico). Corrisponde alla contingenza del settore privato.

  • Inpdai: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali.

  • Inpdap: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. È l'istituto nel quale sono confluite le ex gestioni soppresse dell'Enpas, dell'Inadel, dell'Enpdep e delle quattro Casse pensioni degli istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug). Dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

  • Inpgi: Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti.

  • Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: ente pubblico che gestisce l'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti privati (Fpld) e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), nonché fondi sostitutivi dell'Ago, Assicurazione Generale Obbligatoria (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto) e integrativi dell'Ago (esattoriali, minatori, gasisti), e gestioni pensionistiche minori. Inoltre ha in carico la Gestione prestazioni temporanee (Gpt) e la Gestione per gli interventi assistenziali (Gias).

  • Integrazione al trattamento minimo: integrazione che viene concessa a coloro che usufruiscono di una pensione a calcolo inferiore al trattamento minimo, in presenza di limiti di reddito individuali o cumulati con quelli del coniuge.

  • Lavoro usurante: vedi attività usurante.

  • Legge delega: legge che demanda parte della sua attuazione a provvedimenti da emanare da parte del governo (delega al governo).

  • Liquidazione: vedi trattamento di fine rapporto.

  • Massimale di reddito pensionabile: vedi reddito massimo pensionabile (tetto).

  • Massimale di retribuzione pensionabile: vedi retribuzione massima pensionabile (tetto).

  • Metodo (sistema) contributivo: metodo di calcolo delle pensioni che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (montante) durante la vita lavorativa, in base a determinate aliquote e tassi di rivalutazione. Tale montante si moltiplica per i "coefficienti di trasformazione", che variano in base all'età pensionabile. Per accedere alla pensione bisogna avere un'anzianità contributiva di cinque anni effettivi; l'importo deve superare 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale (tranne che ai 65 anni). Tale metodo di calcolo si è cominciato ad applicare ai lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno iniziato l'attività lavorativa a partire dal 1 gennaio 1996. In sintesi, a differenza del sistema retributivo, il lavoratore riceve una pensione basata su quanto ha effettivamente versato nel corso della vita lavorativa.

  • Metodo (sistema) misto: metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 potevano vantare meno di 18 anni di anzianità contributiva: per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 il calcolo viene effettuato col metodo retributivo, mentre per gli anni maturati successivamente, il calcolo si basa sul metodo contributivo.

  • Metodo (sistema) retributivo (reddituale): metodo di calcolo delle pensioni che si basa sulla retribuzione percepita e valida ai fini pensionistici (retribuzione pensionabile) e che tiene conto dei seguenti elementi: età pensionabile rigida; anzianità lavorativa e assicurativa; rendimento annuo. È richiesto un requisito minimo contributivo di 20 anni a partire dal 2001. Si applica ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, potevano vantare 18 o più anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori autonomi al posto della retribuzione viene considerato il reddito. In sintesi, a differenza del sistema contributivo, il lavoratore riceve una pensione basata su quanto ha guadagnato nell'ultimo periodo della vita lavorativa.

  • Mobilità: nel settore pubblico, trasferimento dei lavoratori tra amministrazioni ed enti pubblici (eccedenze, soppressione enti); nel settore privato, licenziamento del lavoratore, con indennità economica temporanea, ed inserimento dei lavoratori in liste speciali a cui i datori di lavoro possono ricorrere per assunzioni a condizioni agevolate. Per approfondire vedi: Mobilità nel pubblico impiego

  • Montante contributivo: somma di tutti i contributi accreditati e rivalutati annualmente sulla base alla variazione del Pil (Prodotto Interno Lordo) ai fini del calcolo della pensione con il metodo contributivo in presenza di determinate aliquote e tassi di rivalutazione.

  • Oneri deducibili: costi sostenuti da un soggetto economico che possono essere dedotti dalla base imponibile, in genere entro determinati limiti dipendenti dalla tipologia dei costi. Il risparmio d'imposta così ottenibile è una percentuale degli oneri medesimi che tende a coincidere con l'aliquota marginale cui è assoggettata la stessa base imponibile. Dal 1993, molti di questi oneri deducibili (tra cui le spese mediche per prestazioni specifiche, mutui ipotecari, premi per assicurazioni sulla vita, alcune categorie di donazioni, ecc..) sono stati trasformati in detrazioni d'imposta, ossia importi che vanno detratti non alla base imponibile bensì alla imposta lorda sulla stessa calcolata.

  • Oneri sociali: insieme dei versamenti obbligatori alla gestione previdenziale, quali quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni, o per il trattamento in caso di malattia. Gli oneri sociali accrescono il costo del lavoro, svolgendo un ruolo indispensabile nel finanziamento della sicurezza sociale. In alcuni Paesi, l'esistenza di sistemi di assicurazione privati o di fiscalizzazione degli oneri sociali può produrre storture al meccanismo concorrenziale tra aziende sottoposte a regimi diversi.

  • Opzione: facoltà concessa al lavoratore di scegliere fra due o più alternative (regime previdenziale, prosecuzione rapporto di lavoro, età pensionabile, metodo di calcolo, benefici attività usurante, ecc.).

  • Pensione ai superstiti: è la pensione che spetta ai superstiti di pensionato (pensione di reversibilità) o di assicurato (pensione indiretta). I superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, sono individuati dalla normativa pensionistica che non ha alcun rapporto con la normativa sulla eredità.

  • Per approfondire vedi: La pensione di reversibilità ai superstiti

  • Pensioni di annata: si tratta prevalentemente di pensioni liquidate in data anteriore al 1988 e penalizzate nel corso degli anni rispetto al potere d'acquisto.

  • Pensione anticipata: vedi pensione di anzianità.

  • Pensione di anzianità: sasas

  • Pensione di anzianità (o pensione "anticipata"): pensione concessa prima del raggiungimento dell'età pensionabile o del limite massimo di anzianità di servizio (dismissioni, decadenza, destituzione, soppressione del posto), in presenza di determinati requisiti assicurativi e anagrafici. I requisiti per averne diritto sono dati da una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva (numero di anni in cui sono stati versati i contributi).  Per apprfondire vedi: La pensione di anzianità

  • Pensione di inabilità: viene concessa nel settore privato a quei lavoratori con incapacità assoluta a qualsiasi attività lavorativa. Sono richiesti 5 anni di contribuzione (di cui 3 nell'ultimo quinquennio) ed il calcolo della pensione tiene conto anche degli anni che decorrono dalla data della domanda di pensione a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

  • Pensione d'invalidità: pensioni liquidate in data anteriore al 1984. Dopo tale data, con la riforma del pensionamento di invalidità, sono state istituite due prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Per gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, alla pensione di invalidità ha diritto l’assicurato che viene esonerato dal servizio a causa della sopravvenuta inidoneità al lavoro.

  • Pensione diretta ordinaria: nel settore pubblico, si intendono le pensioni di vecchiaia e anticipate.

  • Pensione di reversibilità: è la pensione che spetta ai superstiti di pensionato. I superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, sono individuati dalla normativa pensionistica che non ha alcun rapporto con la normativa sulla eredità. Per approfondire vedi: La pensione di reversibilità ai superstiti

  • Pensione di vecchiaia: è la pensione che, in presenza della richiesta anzianità contributiva, spetta al compimento dell’età prevista per tale pensione.

  • Pensione di vecchiaia anticipata: trattamento pensionistico concesso, generalmente da regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (per esempio alcuni fondi speciali Inps e Inpgi), in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

  • Pensione indiretta: è la pensione che spetta ai superstiti di assicurato. I superstiti, aventi diritto alla pensione indiretta, sono individuati dalla normativa pensionistica che non ha alcun rapporto con la normativa sulla eredità. È concessa ai superstiti quando il lavoratore muore in attività di servizio.

  • Pensione integrata al minimo: vedi integrazione al trattamento minimo.

  • Pensione integrativa (complementare): prestazione aggiuntiva a quella obbligatoria, che il singolo lavoratore si costruisce tramite i fondi pensione privati, costituendo una posizione previdenziale individuale. Tale forma di pensione viene liquidata con il sistema a capitalizzazione (v. relativa voce).

  • Pensione obbligatoria: prestazione erogata dagli enti previdenziali, per la quale è prevista la iscrizione obbligatoria dei lavoratori e versamento contributivo obbligatorio da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (o dei lavoratori autonomi e liberi professionisti).

  • Pensione privilegiata: viene liquidata in conseguenza del riconoscimento di una malattia o di un danno permanente, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso. Al fine della liquidazione della pensione privilegiata nell'area pubblica sono richieste procedure specifiche, quali l'istruttoria della pratica affidata alla Prefettura locale e l'acquisizione del parere del comitato tecnico per le pensioni privilegiate. Sia nel settore privato che pubblico non è richiesta una anzianità contributiva specifica. Per approfondire vedi: La pensione privilegiata

  • Pensione sociale: prestazione assistenziale erogata a cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi e che non abbiano conseguito diritto a pensione. Per approfondire vedi: La pensione sociale

  • Pensione supplementare: è la pensione di vecchiaia erogata dall'Inps in favore dell’iscritto all’assicurazione generale obbligatoria che, compiuta l’età pensionabile e non avendo una contribuzione sufficiente per ottenere la prestazione pensionistica, ne acquisisce il diritto perché titolare di una pensione in un’altra gestione o fondo pensionistico. È richiesto il compimento dell'età pensionabile e la cessazione dell'attività lavorativa, se lavoratori dipendenti. È commisurata ai contributi effettivamente versati e non dà diritto alla integrazione al minimo.

  • Perequazione automatica delle pensioni: adeguamento delle pensioni in base al costo della vita. A partire dal 1996 avviene una volta l'anno, nel mese di gennaio, tenendo conto delle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

  • Per approfondire vedi: Pensioni e costo della vita: la "perequazione"

  • Periodi (e servizi) utili a pensione: vedi anzianità contributiva.

  • Piccole e medie imprese: aziende nelle quali, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, l'imprenditore assicura personalmente l'assunzione di responsabilità finanziarie, tecniche e sociali. Le piccole e medie imprese sono quelle che hanno tra 10 e 500 dipendenti (sotto 10 si parla di imprese artigianali). Le piccole imprese (ricomprese nel primo nucleo) sono quelle che impiegano tra 10 e 50 dipendenti.

  • Pil (prodotto interno lordo): insieme della ricchezza prodotta da tutto il Paese, dato dalla somma del valore aggiunto lordo realizzato nelle varie branche dell'economia, dell'Iva gravante sui prodotti (i valori aggiunti sono calcolati al netto dell'imposta) e dei diritti doganali.

  • Pnl (prodotto nazionale lordo): a differenza del Pil, il calcolo del Pnl viene effettuato non sulla base della produzione realizzata dalle unità residenti, ma tenendo in considerazione i fattori produttivi posseduti dai residenti: al criterio della territorialità viene sostituito quello della nazionalità. I valori di Pil e Pnl differiscono molto tra loro nei paesi del Terzo mondo, in quanto questi ultimi sono destinati di un gran numero di investimenti diretti.

  • Popolazione attiva: insieme delle persone in età lavorativa che dichiarano di esercitare o di essere alla ricerca di una attività professionale retribuita. Vi sono inclusi coloro che sono retribuiti, coloro che non lo sono, i collaboratori familiari, i disoccupati, i membri del clero, i partecipanti a stage di impresa.

  • Posizione previdenziale: è la posizione che si apre o si accende con la iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale. In qualsiasi momento è possibile verificarne la situazione rispetto ai versamenti contributivi effettuati ed all'anzianità lavorativa. Per il metodo di calcolo contributivo sorge l'obbligo agli enti previdenziali di comunicare al lavoratore, annualmente, la posizione rispetto all'accredito contributivo.

  • Premio di fine servizio: è una prestazione previdenziale (in quanto il lavoratore e il datore di lavoro versano specifiche aliquote contributive) che viene corrisposta alla cessazione del servizio ai dipendenti degli Enti Locali e del Servizio sanitario nazionale. L'indennità premio di fine servizio corrisponde all'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato ed al trattamento di fine rapporto per i privati (liquidazione). La legge di riforma delle pensioni (335/95) ha esteso la normativa del Tfr (trattamento di fine rapporto) del settore privato all'area pubblica, a partire da gennaio 1996 per i nuovi assunti.

  • Prescrizione: tempo entro cui possono essere richieste le prestazioni, promosse le azioni giudiziarie, esperiti i ricorsi, richiesto il pagamento dei contributi, trascorso il quale si perde il diritto.

  • Prestazioni sociali: somme versate dallo Stato o dagli enti previdenziali per compensare finanziariamente i rischi delle famiglie quali disoccupazione, malattia, gravidanza ecc. Sin. allocazioni.

  • Previdenza integrativa (complementare): forma di previdenza che i lavoratori si possono costituire volontariamente, in aggiunta a quella obbligatoria tramite i fondi di pensione, da istituire con la contrattazione collettiva.

  • Previdenza obbligatoria: forma di previdenza in virtù della quale i lavoratori sono obbligati ad iscriversi presso un ente previdenziale.

  • Previdenza sociale: istituzione che assicura una copertura obbligatoria dei rischi sociali: malattia, invalidità, vecchiaia, maternità, incidenti sul lavoro, familiari a carico.

  • Red: dichiarazione che certifica alcune prestazioni  previdenziali e assistenziali aggiuntive alla pensione, erogate dall'Inps e collegate al reddito. Attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni. Dal 1 gennaio 2010, i pensionati italiani non devono più presentare il modello Red. Per approfondire vedi: La dichiarazione Red

  • Reddito contributivo (imponibile): è il reddito sul quale si paga la contribuzione.

  • Reddito massimo pensionabile: è il reddito sul quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia, sono previsti rendimenti decrescenti, corrispondenti a fasce di reddito eccedenti tale massimale. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e talvolta i liberi professionisti.

  • Reddito pensionabile: è il reddito preso a base di calcolo per la liquidazione delle pensioni. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e liberi professionisti.

  • Reversibilità: vedi Pensione di reversibilità.

  • Regime pensionistico: 1) per capitalizzazione - sistema di finanziamento nel quale gli individui attivi si costituiscono un capitale mediante il risparmio regolare, facendo gestire tali somme da un Fondo, il quale le riversa poi, sotto forma di rendita, al momento della pensione. Si tratta di un sistema utilizzato principalmente dai lavoratori dei settori privati dei paesi anglosassoni, che risulta totalmente impermeabile alle scosse demografiche, poiché non crea redistribuzioni tra diverse generazioni. Chi versa, acquisisce un diritto di credito nei confronti del fondo che, in caso di decesso, cade in successione a beneficio degli eredi. Il potere d'acquisto delle pensioni dipende direttamente dalla buona tenuta dei mercati finanziari e dall'evoluzione dell'inflazione, che può ridurre il valore reale degli investimenti fatti. 2) Per ripartizione - sistema in uso in diversi paesi (Stati Uniti, Giappone ecc.) per finanziare le pensioni dei funzionari. In Italia, su tale sistema si basa la totalità della gestione pensionistica. La ripartizione presuppone la solidarietà tra generazioni (si parla a tale proposito di "contratto intergenerazionale"): nel corso di un dato anno i versamenti effettuati dalla popolazione attiva vengono erogati direttamente a favore dei pensionati, realizzando una redistribuzione tra classi di età in quanto sono coloro che lavorano a pagare le pensioni delle generazioni precedenti. La ripartizione presenta alcuni inconvenienti di rilievo: i versamenti effettuati appartengono all'Ente previdenziale e il diritto a percepire la pensione non si trasmette per via ereditaria, esistendo solamente una clausola di reversibilità che consente ai superstiti (coniuge o ad altri parenti) di ricevere una quota delle spettanze del defunto; il lavoratore che versa i contributi si costituisce un diritto a percepire la pensione, il cui ammontare non é però determinabile a priori, in quanto viene stabilito sulla base della retribuzione degli ultimi anni prima della cessazione del lavoro attivo. Non esiste un aggancio tra l'andamento delle pensioni e l'inflazione, sparito del resto anche per le retribuzioni (abolizione della scala mobile) e la rivalutazione avviene con provvedimenti legislativi ad hoc; il sistema inoltre può funzionare solo se il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati resta in favore dei primi, situazione che, soprattutto negli ultimi anni, è decisamente cambiata, rendendo indispensabile continui aggiustamenti; tale sistema presenta da ultimo vistosi squilibri rispetto alla durata della vita, essendo coloro che vivono più a lungo a beneficiare appieno della retribuzione operata.

  • Regime transitorio: rappresenta generalmente il periodo del passaggio dal vecchio al nuovo sistema pensionistico, in seguito ad un provvedimento legislativo di riforma.

  • Regimi esclusivi dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria): si intendono i regimi pensionistici dei dipendenti dello Stato, delle ex aziende autonome, delle casse pensioni confluite presso l'Inpdap.

  • Regimi esonerativi dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria): ex regimi previdenziali di dieci istituti di credito, oggi confluiti in una gestione contabile separata nell'Inps.

  • Regimi integrativi dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria): si tratta dei fondi dei gasisti, esattoriali e minatori gestiti dall'Inps, che sono integrativi del Fpld e del fondo dei rappresentanti di commercio gestito dall'Enasarco, che è integrativo della gestione pensionistica dei commercianti.

  • Regimi sostitutivi dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria): si tratta dei cinque fondi speciali Inps (trasporti, dazieri, elettrici, telefonici, volo) nonché dei fondi Enpals (lavoratori dello spettacolo), Inpdai (dirigenti d'azienda) e dell'Inpgi (giornalisti), quest'ultimo privatizzato.

  • Rendimento: vedi coefficienti di rendimento.

  • Requisiti assicurativi e contributivi: si differenziano in base al tipo di prestazione richiesta; ad esempio, requisito minimo di anzianità contributiva per i pensionamenti anticipati, di vecchiaia, di inabilità, ecc. oppure requisito massimo contributivo (per esempio 40 anni) oltre il quale non matura altra anzianità contributiva (eventualmente supplemento di pensione).

  • Retributivo: vedi Metodo (sistema) retributivo.

  • Retribuzione contributiva (imponibile): è la retribuzione valutabile ai fini pensionistici sulla quale si paga la contribuzione. Con la legge 335/95, anche il salario accessorio è retribuzione contributiva.

  • Retribuzione Massima Pensionabile (Massimale di Retribuzione Pensionabile): è la retribuzione sulla quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono previsti rendimenti decrescenti corrispondenti a fasce di retribuzione eccedenti tale massimale.

  • Retribuzione pensionabile: è la retribuzione presa a base di calcolo per la liquidazione della pensione. L’importo della pensione si ottiene moltiplicando l’aliquota di rendimento per la retribuzione pensionabile. Nell'area pubblica anche la Iis ed il salario accessorio sono retribuzione pensionabile.

  • Ricongiunzione periodi assicurativi: procedimento attraverso il quale vengono accentrati in una unica gestione pensionistica i contributi presenti in più Casse pensioni, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. L’unificazione può essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. Il trattamento pensionistico è determinato dalla Gestione presso la quale sono stati ricongiunti tutti i contributi. La ricongiunzione è disciplinata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, per i liberi professionisti.  Per approfondire vedi: La ricongiunzione dei periodi assicurativi

  • Ricorso giurisdizionale: vedi contenzioso.

  • Riesame amministrativo: è un atto amministrativo con il quale si intende rivedere un provvedimento già definito (pensione, riscatti, ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni e procedure.

  • Riforma Amato: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con il quale si sono dettate norme per l'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato, nonché modifiche sostanziali alla disciplina dell'età pensionabile, alla retribuzione pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, ecc.

  • Riforma Dini: Legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale si sono gettate le basi della riforma del sistema pensionistico, con il passaggio dal calcolo della pensione con il metodo retributivo a quello contributivo, oltre ad aver modificato notevolmente la normativa di alcuni istituti: invalidità, superstiti, ecc.

  • Ripartizione (sistema a): sistema di finanziamento dei regimi pensionistici nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in attività e lavoratori collocati a riposo.

  • Riscatto periodi assicurativi: facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa.  Per approfondire vedi: Il riscatto degli anni di laurea e Riscatto per la pensione

  • Ritenuta alla fonte: quando un soggetto debitore (persona giuridica o persona fisica che svolge attività professionale) effettua un pagamento in favore di un terzo e tale pagamento rappresenta per il creditore una forma di reddito soggetta alla tassazione (ad esempio interessi su un prestito o corrispettivi pagati per prestazioni di lavoro), il debitore è generalmente obbligato ad agire come "sostituto d'imposta", ossia operare sull'ammontare lordo del pagamento una ritenuta alla fonte, da versare all'Erario per conto del creditore. La ritenuta può essere a titolo di imposta sostitutiva (ad esempio la ritenuta del 12,50 per cento sulle cedole dei titoli pubblici o quella del 27 per cento applicata sugli interessi prodotti dai depositi bancari, in entrambi i casi con riferimento a creditori "persone fisiche"), che estingue per il creditore l'obbligo fiscale in merito a quegli specifici redditi percepiti esentandoli dalla base imponibile. Oppure può essere effettuata a titolo di acconto d'imposta, valevole cioè come anticipo sulle imposte che il percettore del reddito dovrà versare in sede di dichiarazione. Come avviene, ad esempio, per le trattenute operate dal datore di lavoro sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e per le ritenute sui redditi da lavoro autonomo (aliquota al 20 per cento), le provvigioni e gli interessi.

  • Riunione: procedimento attraverso il quale è consentito di considerare i contributi presenti in più Gestioni, al fine di raggiungere il requisito contributivo necessario per il diritto alla pensione. In questo caso, non avviene il trasferimento della contribuzione e ogni Gestione liquida il trattamento pensionistico di competenza applicando le proprie normative e tenendo conto della sola anzianità contributiva presente presso di sé.

  • Rivalutazione delle pensioni: vedi perequazione automatica delle pensioni.

  • Rivalutazione delle retribuzioni (o dei redditi): ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, con riferimento a un periodo temporale ben individuato (per esempio ultimi 10 anni, o l'arco della vita lavorativa), le retribuzioni sono rivalutate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, aumentato di un punto percentuale. Per i lavoratori autonomi, la rivalutazione naturalmente interessa i redditi.

  • Salario accessorio: voci della retribuzione che nel pubblico impiego non erano pensionabili. Dal gennaio 1996, anche tali voci sono diventate pensionabili (e soggette a contribuzione).

  • Scale parametrali: vedi coefficienti di rendimento. Le scale parametrali sono differenti a seconda degli ordinamenti dei vari fondi o gestioni previdenziali.

  • Servizio utile: vedi anzianità contributiva.

  • Speranza di vita: è il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base alle proiezioni demografiche. Tale speranza di vita è differente fra uomini e donne. Con riferimento al calcolo della pensione, a parità di contribuzione, più si va in pensione da giovani, per più anni si godrà la pensione; pertanto, ai fini equitativi, il calcolo va fatto per le età pensionabili più basse con un coefficiente di trasformazione minore (sistema contributivo).

  • Sicurezza Sociale: complesso di programmi predisposti dallo Stato per garantire ai lavoratori il mantenimento del reddito, nel caso in cui eventi esterni ne determinino la riduzione parziale o totale. I principali interventi previsti dalla sicurezza sociale fanno riferimento alla disoccupazione, alla malattia, alla maternità e all'uscita dal mondo del lavoro per vecchiaia o invalidità. I primi interventi legislativi previdenziali avvennero in Europa tra la fine dell'800 (Germania 1883) e i primi del '900. In Italia, il primo atto concreto è datato 1898, quando fu introdotta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Vent'anni dopo, fu introdotta una parziale assicurazione contro la disoccupazione (1915-1919). Nel 1919, prese anche avvio l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia e dopo il 1930 vennero costituiti i tre grandi Istituti chiamati a gestire il complesso del sistema sanitario e assicurativo nazionale: Inail (1933), Inps (1935) e Inam (1943). Le altre principali tappe del cammino del sistema di sicurezza sociale italiano, che si è progressivamente esteso dal lavoratore in senso stretto alla generalità dei cittadini, possono essere così datate: 1939 - pensioni di reversibilità ai superstiti; 1952 - fissazione di un minimo pensionistico; 1969 - istituzione della pensione sociale; 1978 - istituzione del Sistema Sanitario Nazionale. Occorre poi sottolineare anche un importante trasformazione del sistema pensionistico che dal metodo della capitalizzazione, che riconosce una pensione in funzione dei versamenti effettuati e debitamente ricapitalizzati, è passato, a partire dal 1945, al metodo di ripartizione, con il quale i contributi versati in certo arco temporale dai lavoratori attivi servono per finanziare la sicurezza sociale nello stesso arco temporale.

  • Spesa pubblica: le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione. La spesa pubblica finanziata da prelievi obbligatori, dal debito pubblico e eventualmente dalla creazione monetaria. Quest'ultima opzione, quella cioè che la banca centrale finanzi lo Stato attraverso l'emissione di cartamoneta, è stata esplicitamente proibita dal trattato di Maastricht, in quanto generatrice di tensioni inflazionistiche.

  • Supplemento di pensione: nel caso in cui, dopo il pensionamento, si prosegue nell’attività lavorativa con il versamento di ulteriore contribuzione, si matura il diritto a quote di supplementi di pensione, calcolati sulla nuova contribuzione, che si sommano all’importo della pensione già in godimento. Sostanzialmente si richiede un ricalcolo della pensione in base ai nuovi contributi, con la liquidazione di un "supplemento". Viene concesso ogni 5 anni, ma la prima volta anche dopo 2 anni dal pensionamento. Può essere chiesto anche dai superstiti. È calcolato con il metodo retributivo.

  • Tetto pensionabile: vedi retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo pensionabile).

  • Totalizzazione: procedimento attraverso il quale è consentito di considerare i contributi presenti in più Gestioni pensionistiche, al fine di raggiungere il requisito contributivo necessario per il diritto alla pensione. In questo caso, non avviene il trasferimento della contribuzione e ogni Gestione liquida una quota di pensione proporzionale all’anzianità contributiva presente presso di sé; ogni Gestione interessata determina l’importo di una pensione teorica, come se tutta la contribuzione fosse accentrata presso di sé e pone in pagamento la quota di tale pensione teorica proporzionale al rapporto tra la contribuzione accreditata presso la Gestione stessa e la contribuzione complessiva.  Per approfondire vedi: La totalizzazione

  • Trattamento di Fine Rapporto (Tfr): è la cosiddetta "liquidazione" (o salario differito), corrisposta nel settore privato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività lavorativa. Si tratta di quote accantonate e rivalutate annualmente. È possibile richiedere, a determinate condizioni, anticipi di Tfr per acquisto della casa e cure sanitarie. Dal 1996 tale prestazione è estesa anche all'area pubblica (a partire dai nuovi assunti).  Per approfondire vedi: Trattamento di fine rapporto (Tfr)

  • Trattamento minimo di pensione: è un trattamento minimo che viene garantito a coloro che vanno in pensione. Quando l'importo di tale trattamento non viene ottenuto dalla pensione a calcolo, essa viene integrata (vedi integrazione al trattamento minimo). Per approfondire vedi: Il trattamento minimo

  • Vecchiaia: nel sistema previdenziale, si chiama pensione di "vecchiaia" quella cui si ha diritto per aver raggiunto una certa età. A differenza della pensione di anzianità, dunque, il requisito per andare in pensione è principalmente l'età anagrafica, anziché una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva.

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