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L´ARBITRATO, NON SOLO UN´ALTERNATIVA !


Il problema della difficoltà nella giustizia ordinaria, legata alla costante carenza di personale, strutture e l´elevato prolungarsi delle cause, diviene sempre più pressante.
La procedura introdotta con D.Lgs 4.3.2011 N 28, più semplicemente definita “mediazione civile”, allo stato è stata procrastinata per alcune importanti materie e, comunque, l´averla resa obbligatoria, quale condizione di procedibilità del successo eventuale giudizio, ha sollevato non poche perplessità, anche di carattere giuridico, tra gli addetti ai lavori.
Pertanto la necessità di trovare un´adeguata soluzione alternativa alle controversie insorgente tra i cittadini è, allo stato, assolutamente cogente.
A tale proposito, tuttavia, il Codice di Procedura Civile offre una importante possibilità prevista dagli art. 806 e segg. c.p.c.: l´ARBITRATO.
Tale procedura, del tutto facoltativa ed obbligatoria solo nell´ipotesi in cui il ricorso ad essa sia previsto dalla c.d. clausola compromissoria contenuta in un contratto precedentemente stipulato tra le parti. L'arbitrato consente lo snellimento e la assoluta velocizzazione della controversia stessa attraverso una istruttoria rapida che conduce alla pronuncia da parte dell´Arbitro Unico o, del Collegio Arbitrale, entrambi nominati dalle parti, di una e vera e propria sentenza, denominata LODO, che, in mancanza di impugnazione acquista esecutività al pari di qualsiasi decisione emessa dagli organi della giustizia ordinaria (anche le sentenze di un Tribunale Ordinario sono impugnabili), tenendo a precisare che il Lodo da parte del Giudice Arbitrale deve essere emesso entro 180 giorni.
L´Arbitrato che consente la soluzione di qualunque tipo di controversia, tranne quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili, può essere richiesto dalle parti in via contrattuale, all´atto della insorgenza della lite, con la successiva nomina di uno o più arbitri deputati a decidere la controversia stessa.
E´ importante altresì sottolineare che in molti paesi europei vedi, Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Germania e tanti altri, le liti giudiziarie sono decise, in buona parte per non dire in gran parte, attraverso la procedura arbitrale.
I Tribunali Arbitrali sono Tribunali privati, cioè non statali, che decidono su controversie in modo definitivo e vincolante. Affinchè il Tribunale Arbitrale possa trattare una causa, entrambi le parti devono dare il proprio consenso. La sentenza pronunciata dal Giudice Arbitrale (Lodo), ha solitamente carattere giuridicamente vincolante per le parti e in quanto tale può essere dichiarato esecutivo dai Tribunali Statali.
Uno dei vantaggi principali e più apprezzato generalmente, è la riservatezza dell´arbitrato. Infatti dato che esso avviene con l´esclusione del pubblico, i dati riservati sono tutelati.
Rispetto ai Tribunali ordinari di uno Stato, quelli Arbitrali sono più efficienti nell´ambito del diritto privato economico, in quanto operano in modo più semplice, più veloce, più competente e meno costoso.

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