Acquisto - Muccio & Counselors

Muccio & Counselors
Studio Legale - Law Firm - Firma de Abogados – للمحاماة - 律师事务所 – Anwaltskanzlei - Cabinet d'Avocats
Bona fides exigit ut quod convenit fiat
M&C
Vai ai contenuti

Acquisto

Cosa Facciamo > Materie > Immobiliare

Requisiti per usufruire dell’agevolazione “Prima Casa"

Il primo requisito per poter usufruire delle agevolazioni è che la casa non sia considerata “di lusso”, quindi premesso ciò, questi sono i requisiti necessari:
A) L’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula del contratto, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale. Fanno eccezione il personale delle forze armate e gli italiani residenti all’estero.
B) L’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile da acquistare.
C) Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata anche dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Quando si perdono le agevolazioni “Prima Casa”
L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:

- Le dichiarazioni rese nell’atto d’acquisto sono false
- Non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
- Venda o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine dei 5 anni dalla data d’acquisto, a meno che entro un anno non riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
- La decadenza dell’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 % dell’imposta stessa.


P. IVA  08451431004
muccioandcounselors@gmail.com
Sede Roma - Via Famagosta, 8  -  00192
Torna ai contenuti