Presentazione - Muccio & Counselors

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Presentazione

Cosa Facciamo > Azioni MMG
Recupero differenza per indennità di UCP e Recupero somma forfettaria €0,25
L'annosa questione dell'indennità di UCP

- Premessa -
Con il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 02/12/2014 veniva pubblicato il Decreto del Commissario ad Acta del 12 novembre 2014 n. U00376 titolato “Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa, in attuazione del protocollo d'intesa del 23 luglio 2014. Atto di recepimento dell'accordo con i medici di medicina generale”.
L’art. 4 del decreto, nominato “Valorizzazione delle UCP-S”, stabiliva testualmente che: “le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1 novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di UCPS, per l’attività di UCP, nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali indennità; b) costituzione, da parte dei componenti di UCP-S, di nuove UCP presso le sedi delle ASL o altre sedi, opportunamente messe a disposizione dalle ASL di cui sarà valutata la modalità nell’ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di UCPS, per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Le UCP dovranno possedere un sistema interno informativo collegato in rete e al sistema con le Case della Salute, poliambulatori, distretti sociosanitari, presidi ospedalieri, e ai sistemi informativi regionali, come previsto dall’art. 59 bis comma 4 dell’ACN vigente. Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo".
Successivamente, con il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11/01/2018 veniva pubblicato il Decreto del Commissario ad Acta del 22 dicembre 2017 n. U00565 titolato Presa d'atto dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei Medici di Medicina generale avente per oggetto " La nuova sanità nel Lazio: Obiettivi di salute e Medicina d'iniziativa.". Con questo accordo viene definita la rete della Medicina Generale.
- Considerazioni preliminari -
Dal combinato disposto delle due norme su richiamate sembra possa essere delineato il seguente quadro che raffigura tre distinti periodi nella realizzazione di una unica forma di assistenza territoriale, la c.d. UCP (eccezion fatta per la UCCP per la quale l’accordo del 2017 rimanda a successivi interventi).
Vi è un periodo fino al 31.10.2014 in cui convivono le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009.
Una seconda fase parte dal 01.11.2014, data prevista nell’accordo del 2014 per l’inizio della trasformazione progressiva su base volontaria delle UCPS (unità di cure primarie semplici) in Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP), e si conclude il 31.12.2015, data prevista sempre nell’accordo del 2014 per la “cessazione” delle UCPS (unità di cure primarie semplici).
Un terzo periodo parte dal 01.01.2016, il giorno successivo alla estinzione delle UCPS, e si conclude il 31.03.2018, data prevista dall’accordo del 2017 entro la quale i medici di medicina generale non facenti parte di alcuna UCP avrebbero ancora potuto presentare domanda per entrare a far parte delle UCP già esistenti o in subordine costituirne di nuove.
Dunque, non sembra ci siano particolari difficoltà a ripercorrere le tappe della riforma delle UCP, così come per le modalità di sostituzione e di trasferimento dei componenti, disciplinate nell'allegato 2 dell’accordo 2017.
Tuttavia, il trattamento economico dei professionisti già membri di una UCPS, poi entrati a far parte di una UCP-C, è rimasto invariato, creando una ingiustificata sperequazione coi i colleghi che ante riforma 2014 erano già membri di una UCP-C.
La giustificazione addotta dalle singole Asl sarebbe che l’accordo 2017 avrebbe rimandato ad un successivo accordo l’adeguamento delle indennità.
- Considerazioni finali -
Dalla lettura del punto 2.a dell'accordo 2017 si deve confutare la giustificazione fornita dalle ASL. Infatti, se è pur vero che la Regione entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo (cioè entro il 21.12.2017) avrebbe dovuto provvedere ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa UCPS in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014, è altrettanto vero che tale ricognizione (assieme al calcolo dei costi aggiuntivi sostenuti dai MMG) aveva la precipua finalità di costituire la base per concordare con le OO.SS. l'adeguamento dell’indennità di UCP invariata da anni.
Per maggiore chiarezza, a parere dello scrivente, le indennità hanno seguito le varie fasi suesposte e cioè:
1) fino al 31.10.2014 i MMG appartenenti a UCPS percepivano una propria indennità, minore di quella prevista per i colleghi facenti parte di UCP;
2) dal 01.11.2014 al 31.12.2015 i MMG che hanno continuato a fare parte di UCPS ha giustamente percepito la relativa indennità, mentre quelli che dalle UCPS sono entrati a far parte delle UCP avrebbero dovuto percepire la nuova indennità;
3) dal 01.01.2016 nessuno può più percepire la vecchia indennità di UCPS perché non esistono più le UCPS; dunque, o si appartiene a UCP, percependo la relativa indennità, o non si percepisce alcuna indennità.
4) Da una certa data (auspicabilmente nel 2018, meglio se entro il 31.03.2018 data ultima per entrare a far parte di, o costituire, UCP) le parti firmatarie dell’accordo 2017 avrebbero dovuto aggiornare l’indennità di UCP, ovviamente applicabile a tutti i membri di una UCP, senza alcuna ingiustificata distinzione (che comunque non si rinviene nel testo) tra MMG ex UCPS e MMG ab origine UCP.
Mancato pagamento dell'indennità 0,25
- Premessa -
La Regione Lazio, in merito alla corresponsione delle indennità previste dalla DGR 852/2020, tra cui la somma forfettaria di € 0,25 assistito/mese per le attività connesse al periodo di emergenza covid 19 per MMG e PLS, ha ribadito che le competenze di cui al punto 4 lettera H sono collegate alla esecuzione dei tamponi.
Pertanto, ai Medici di Medicina Generale per i quali non è risultata la somministrazione di alcun tampone le ASL hanno proceduto con il recupero dell’indennità già versata, operando una ritenuta sul compenso, oppure non l’hanno mai corrisposta.
Due sono le questioni da valutare e a cui dare risposta, e cioè la correttezza del recupero forzoso e la correttezza dell’interpretazione della Regione della norma.
- Considerazioni -
Quanto alla prima, è possibile senza alcun dubbio dire che il prelievo coattivo disposto dall’Ente riguardo alle competenze maturate non necessita di un accertamento giudiziale (circa l'indebito e la sua entità) ben potendo l'ente agire in via immediata prelevando quanto dovuto direttamente in busta paga. Questo è un principio consolidato sia per il giudice civile che per quello amministrativo e giuscontabile.
Tanto è vero ciò, quanto è vero che colui il quale ritenesse dovute le somme che gli sono state recuperate coattivamente, ben potrà agire perché il suo diritto di credito venga riconosciuto e la controparte venga condannata al pagamento di quanto dovuto.
La seconda questione impone la corretta applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale della medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta da cui è derivata la DGR 852/2020.
Ebbene, partendo dal dato letterale il punto 4 lettera H del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e OO. SS. della Medicina Generale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 852 del 17.11.2020 e pubblicato nel BURL 140/2020, prevede testualmente che “oltre all'importo di cui al comma 1, per l’esecuzione del tampone rapido come sopra descritta, si prevede l’erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo dell’emergenza, facendo salve eventuali modifiche, anche integrative, dell’AIR”.
La necessaria interpretazione letterale impone di riconoscere l'indennità a tutti i MMG; inoltre, questa conclusione trova conforto anche nella lettura sistematica dell’accordo.
Infine, il raffronto con il Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e OO. SS. dei Pediatri di Libera Scelta, approvato con la medesima Delibera della Giunta Regionale n. 852 del 17.11.2020 e pubblicato nel medesimo BURL 140/2020, non fa emergere motivi per un diverso trattamento delle medesime attività.
Pertanto, sembra essere dovuta la somma forfettaria (0,25) a tutti i medici per l’ulteriore carico di lavoro conseguente alla accertata positività o negatività dei propri pazienti e finalizzata al quelle azioni di “contenimento” della pandemia richieste esplicitamente dagli artt. 3 e 4 ,senza possibilità di subordinarne il riconoscimento con l'effettuazione di tamponi.

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