Se si va all'estero, si perdono le pensioni?

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Se si va all'estero, si perdono le pensioni?

Muccio & Counselors
Pubblicato da Giorgio Muccio in Previdenza e Assistenza · 25 Maggio 2020
Tags: Pensioni
Iniziamo con le dovute distinzioni.
Un conto è trasferirsi all'estero ed un altro è fare un viaggio, sebbene lungo, all'estero.
Un conto sono le pensioni maturate con il lavoro ed un altro sono i benefici assistenziali.
Diciamo subito che per poter ricevere la pensione di invalidità civile (categoria INVCIV) o qualunque altro beneficio assistenziale è necessario risiedere in Italia. Pertanto sono le prestazioni inesportabili sono:
  • le pensioni sociali;
  • le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
  • le pensioni e le indennità ai sordomuti;
  • le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
  • l’integrazione della pensione minima;
  • l’integrazione dell’assegno di invalidità;
  • l’assegno sociale;
  • la maggiorazione sociale.
Al contrario, le pensioni derivanti dal pagamento dei contributi, compresa la pensione di invalidità INPS (contributiva), possono essere trasferite su un conto estero ed essere pagate a cittadini italiani iscritti all'AIRE.
Una precisazione va fatta. Ricapitolando, le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni, indennità concessi per invalidità civile; pensioni e assegni sociali), non sono esportabili all'estero. Infatti, l'INPS precisa che le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili non sono accreditabili in istituti bancari esteri, nel caso di trasferimento prolungato in un altro paese. Mentre potranno continuare ad essere erogate in Italia, nel caso di un eventuale spostamento all'estero, sempre che la permanenza nell'altro stato sia di breve durata.  In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte delle proprie strutture territoriali, con Messaggio  Inps del 20/12/2013, n. 20966,  l’Inps precisa cosa deve intendersi per “periodo di breve durata” .
Infatti,  il messaggio chiarisce che le prestazioni assistenziali sopra riportate, saranno sospese solo quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato. Per “gravi motivi sanitari” s’intende per esempio: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.
Decorso un anno dalla sospensione, e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si procederà alla revoca del beneficio.
Inps precisa, comunque,  che qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi,  potrà presentare domanda di prestazione utilizzando il modello AP93,  senza necessità di attivare il procedimento sanitario.
In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest’ultima.


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